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Notifica telematica del ricorso

 

In occasione di un precedente contributo, si è avuto modo di analizzare la questione dell’applicabilità della disciplina vigente in materia di notifica a mezzo posta elettronica certificata non solo agli atti del processo civile, ma anche a quelli del processo amministrativo.
In particolare, l’analisi si è concentrata sulla possibilità di notificare a mezzo Pec il ricorso introduttivo del giudizio amministrativo, alla luce della recente pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio numero 396/2015.
In quella occasione il Tribunale Capitolino ha dimostrato di interpretare in modo decisamente rigoroso la normativa di riferimento: in particolare, si è ritenuta la persistente necessità di notifica del ricorso attraverso la comunicazione della copia cartacea ad opera dell’Ufficiale Giudiziario, con ciò escludendo l’ammissibilità della notifica a mezzo Pec.
Per come già ritenuto, la posizione del Giudice Amministrativo si poneva in stridente contrasto con la ratio legis espressa nel disposto dell’art. 16quater della L.179/2012 (chiaramente e labialmente orientato all’ampliamento dell’ambito di applicazione della disciplina in materia di notifica telematica anche nel processo amministrativo).
Come da noi auspicato criticando tale rigida decisione tuttavia, segnaliamo che la posizione del Tar Lazio è stata di recente superata dalla pronuncia del Consiglio di Stato del 28 maggio 2015, n. 2682/2015, con la quale il Collegio è decisamente intervenuto sulla questione della legittimità della notifica esclusivamente telematica del ricorso amministrativo.
L’occasione della pronuncia è stata fornita dall’impugnazione della sentenza emessa in primo grado dal Tar Friuli Venezia Giulia n. 39/2015, con cui il Tribunale aveva, tra l’altro, respinto l’eccezione proposta dal controinteressato d’irricevibilità del ricorso proposto per asserita “tardiva notifica” dello stesso.
In realtà, la questione sottesa alla “tardività della notifica” atteneva all’asserita irricevibilità del deposito del ricorso al Tar in quanto previamente notificato esclusivamente a mezzo Pec.
In particolare, nel giudizio è stata riproposta la questione (già decisiva per la giurisprudenza richiamata nel nostro precedente articolo con cui commentavamo la pronunzia del Tar Lazio), secondo la quale nelle more dell’emanazione delle regole tecniche del processo amministrativo (di cui all’art. 13 delle norme tecniche di attuazione, all. 2, del Codice del Processo Amministrativo), la parte non potrebbe curare la notifica telematica del ricorso introduttivo del giudizio, fatto salvo il caso di espressa autorizzazione presidenziale ai sensi dell’art. 52, comma 2 del medesimo c.p.a.
Sul punto, il Consiglio di Stato appare finalmente aver pienamente colto i profili innovativi della disciplina (nonché delle intenzioni del Legislatore), allorchè esplicitamente fuga ogni dubbio sull’ammissibilità della notifica telematica dei ricorsi introduttivi del processo civile amministrativo.
Sotto il profilo tecnico giuridico, è rilevante come il Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa abbia ritenuto non condivisibile l’interpretazione restrittiva del comma 3bis dell’articolo 16 quater del d.l. 179/2012 (a mente del quale la disciplina già prevista per il processo civile telematico non sarebbe applicabile al parallelo procedimento amministrativo telematico sino all’emissione delle regole tecniche a mezzo decreti ministeriali attuativi).
In realtà il Consiglio di Stato ritiene che il testo labiale del richiamato comma 3bis mira solo sancire l’inapplicabilità al processo amministrativo non della normativa in materia di notifica telematica, ma al contrario esclusivamente della necessità di decreto ministeriale di adeguamento delle regole tecniche (comma 2) e del trascorso di una vacatio legis di quindici giorni dalla pubblicazione del detto decreto ministeriale (comma 3), normativa che si renderà necessaria solo in relazione all’introduzione dell’intero giudizio telematico, ossia all’auspicato deposito degli atti solo in formato elettronico.
Di conseguenza, nell’interpretazione del Consiglio di Stato, può pacificamente ritenersi che anche gli atti introduttivi del processo amministrativo possono essere predisposti e notificati attraverso uno strumento esclusivamente telematico (anche a prescindere dalla previa espressa autorizzazione del Presidente ai sensi dell’articolo 52, 2° c., del Cpa), anche se poi allo stato per il deposito occorrerà stamparli in forma cartacea.
Ovviamente, si tratta di un’apertura storica ad uno strumento cui gli operatori probabilmente dovranno rapidamente fare l’abitudine.
Ovviamente, mutuando le stesse parole del Consiglio di Stato “(…) la tendenza del processo amministrativo, nella sua interezza a trasformarsi in processo telematico, appare ormai irreversibile (…)”. Sotto questo profilo, la decisione appare invero molto ben articolata in diritto ed anche ben conscia della inevitabilità dell’utilizzo delle nuove tecnologie anche nel processo amministrativo.
Purtroppo, urge considerare che anche se la mentalità degli operatori appare molto ben disposta al cambiamento, non così può dirsi per le infrastrutture e l’apparato burocratico.
A fronte dei passi avanti, infatti, appare del tutto incomprensibile (oltrechè intuibilmente dispendiosa) la scelta di mantenere due infrastrutture telematiche fra loro non comunicanti, delle quali l’una (il sistema “polisweb” per il PCT del processo civile) si trova ad uno stato di elaborazione ben avanzato, al punto da permettere anche la gestione delle attività di deposito degli atti, mentre il sistema del Processo Amministrativo Telematico rimane un mero strumento di accesso molto limitato e per certi tratti di difficile utilizzo. E’ certamente auspicabile che, quanto prima, il Ministero competente attui una riforma strutturale, nell’ottica di una (ormai inevitabile) unificazione dell’intero sistema processuale telematico.


Carmelo barreca
Silvio Motta

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