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GIUSTIZIA, FERIE DAL 1° AL 31 AGOSTO

Luci e, soprattutto, ombre della riduzione della sospensione feriale nel processo civile.
Con il D.L. n. 132/2014, rubricato Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre, il governo ha assunto una posizione netta su parecchie questioni già oggetto di ampio dibattito.
Il decreto è stato convertito in legge n. 162/2014. Tra le novità più importanti può segnalarsi sin d’ora l’articolo 16, che modifica l’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, prevedendo la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali.
Com’è noto i termini del processo civile italiano, ai sensi della richiamata Legge 742/1969, vengono sospesi per la maggior parte dei giudizi pendenti per un periodo fino ad oggi fissato in quarantacinque giorni (“sospensione feriale”, decorrente a far data dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno) .
La riforma prevede, diversamente, la riduzione del periodo feriale al più limitato lasso intercorrente tra l’1 e il 31 agosto di ciascun anno.
La modifica, propagandisticamente indicata quale norma di contrasto alla “chiusura delle aule giudiziarie”, è dichiaratamente volta alla finalità della riduzione della durata media dei processi, da conseguirsi concedendo un periodo di “ferie” più breve a magistrati, avvocati e personale giudiziario.
In tal senso, il Legislatore (d’urgenza) appare convinto di poter ottenere l’obiettivo dello smaltimento del carico della Giustizia italiana in tempi più brevi, perseguendo l’esigenza primaria di accelerare il processo italiano, consentendo un allineamento ai parametri di efficienza e velocità giudiziale, fortemente sentiti a livello europeo.
In realtà, la soluzione accolta dal legislatore non sembra cogliere nel segno e, certamente, non ha soddisfatto gli addetti ai lavori: all’indomani dell’approvazione del d.l., infatti, non sono mancate aspre critiche da parte di magistrati ed avvocati.
Il rimedio proposto appare, da un lato, il frutto di una erronea (ove non ingenua) interpretazione dell’istituto della sospensione feriale e, dall’altro, uno strumento probabilmente inidoneo al conseguimento del risultato perseguito.
Il Governo infatti, con la propria legislazione decretale non appare tenere in adeguato conto il vero significato e la ratio della sospensione feriale, la quale non può esser certo intesa come “il periodo di ferie” di avvocati, giudici e del personale di giustizia.
Non è così certamente per gli avvocati, per i quali il periodo di sospensione feriale non comporta di per sè l’interruzione dell’attività lavorativa. L’avvocato, infatti, a prescindere dalla sospensione delle udienze e dei termini feriali, mantiene comunque l’obbligo di cura di tutti gli adempimenti connessi alla professione.
A tanto, si aggiungono i procedimenti per i quali la sospensione feriale non opera (e, quindi primariamente, i procedimenti cautelari ed i giudizi possessori) i quali troppo spesso - specialmente quest’ultimi - ingolfano i tribunali proprio durante il periodo feriale (fatalmente si scoprono sempre all’inizio dell’estate cancelli chiusi, varchi e servitù di passaggio ostruite, oppure abusivamente create, etc).
Parimenti, il periodo di ferie del personale di Giustizia (giudici, cancellieri etc.) non è certamente collegato alla sospensione feriale ma al rapporto di dipendenza con il ministero della Giustizia (sul quale, ovviamente, il Governo non può intervenire, soprattutto con decreto legge).
In realtà, distinta la finalità della sospensione feriale dalle (sempre più aleatorie) esigenze di vacanze dei lavoratori (autonomi e dipendenti) che gravitano intorno al sistema Giustizia, la Corte Costituzionale mostra di riconoscere alla sospensione un ruolo di garanzia e tutela nei confronti delle parti, da considerarsi precipitato dei più generali principi di eguaglianza e di inviolabilità della difesa sanciti rispettivamente dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Il Giudice delle Leggi, infatti , ha a più riprese specificato che “La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è connessa alla particolare difficoltà di ottenere l’assistenza di un difensore durante tale periodo, e dunque si impone ogni qual volta la possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l’unico rimedio per far valere, a pena di decadenza, un suo diritto” (così Corte Cost. n. 255 del 1987 e Corte Cost. 2 febbraio n. 49 del 1990).
Se, pertanto, il periodo di sospensione gode di una copertura costituzionale, appare tanto più incoerente (ove non apertamente incostituzionale) la sua parziale soppressione ad opera del legislatore d’urgenza.


Carmelo barreca
Silvio Motta

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