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STOP COMPENSAZIONE SPESE LEGALI

 

Fra gli operatori specializzati (e, purtroppo, fra i contribuenti che abbiano già sperimentato il giudizio tributario) è nota la ritrosia delle Commissioni Tributarie nel condannare l’amministrazione al rimborso delle spese legali, anche in caso di integrale rigetto della pretesa erariale.


Art. 92 del Codice 
di procedura civile


La prassi giurisprudenziale ha trovato sinora giustificazione normativa nel disposto testuale dell’articolo 92 del codice di procedura civile che, nella sua formulazione, prevedeva sino a pochi mesi fa il potere del giudice di compensare le spese per non meglio specificate “gravi ed eccezionali ragioni”, da esplicitare nel provvedimento.
Sfruttando la clausola generale, le Corti di Giustizia (ivi incluse le Commissioni Tributarie) hanno spesso operato in favore dell’Amministrazione finanziaria facili compensazioni, anche in mancanza di giustificazioni, con grave danno per il contribuente. 
Gli effetti di una tale prassi (sostanzialmente in voga presso tutte le Commissioni nel territorio nazionale) sono evidenti. 
Sotto un primo profilo, il contribuente viene indotto a rinunziare alla tutela nel caso di pretese di ammontare relativamente esiguo. 
D’altro canto, vengono favoriti atteggiamenti di sciatteria amministrativa ad opera di funzionari che, pur consci della illegittimità della pretesa tributaria, preferiscono far risolvere la questione dalla Commissione Tributaria competente (per timore di assumere decisioni fonte di responsabilità, per incapacità o, come spesso capita, per semplice carenza nella valutazione della pratica).
Il giudizio Tributario, in tal caso, diviene la soluzione ideale anche per l’amministrazione erariale, la quale vede risolvere tutti i propri errori senza alcun aggravio di spese (ed, anzi, a spese del contribuente).
In tali casi, l’esperienza dei giudizi innanzi alle Commissioni Tributarie manifesta una (abnorme) quantità di decisioni di compensazione delle spese.


Giusto processo ed effettività 
della tutela giurisdizionale


L’orientamento giurisprudenziale delle Commissioni Tributarie, però, ha cominciato a cambiare, allorchè l’idea della condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese legali assunte dal contribuente vittorioso è divenuto un elemento fondamentale in relazione ai principi del giusto processo e dell’effettività della tutela giurisdizionale. 


Pronuncia della Commissione Tributaria Regionale di Bari
in data 27 ottobre 2014, n. 2134


Sotto tale aspetto ha suscitato notevole scalpore la recente pronuncia emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari in data 27 ottobre 2014, n. 2134, che ha chiaramente capovolto il precedente orientamento.
La vicenda ha avuto origine allorchè il contribuente ha convenuto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari il proprio comune di residenza, impugnando l’avviso di accertamento di pagamento dell’I.C.I. 
La Commissione Tributaria, effettivamente, all’esito del giudizio, ha accolto integralmente il ricorso ed annullato l’atto contestato, ritenendolo illegittimo perché errato nella motivazione.
In particolare, in seno al ricorso viene valorizzato l’atteggiamento di totale inamovibilità dell’amministrazione, a fronte del fatto che il contribuente avesse già dimostrato, anche prima della fase contenziosa, la fondatezza della propria posizione. Pur tuttavia, il Comune era rimasto del tutto inerte, omettendo ogni soluzione bonaria della vicenda e mantenendosi sempre indisponibile ad emettere lo sgravio dell’imposta erroneamente accertata.
Eppure, pur a fronte della totale soccombenza dell’amministrazione comunale in giudizio, la Commissione Tributaria Provinciale (organo di primo grado della giurisdizione tributaria), ha ritenuto di compensare le spese di giudizio tra le parti.
Il contribuente ha impugnato la sentenza, chiedendo giustamente la condanna integrale del Comune alle spese di giudizio. 
Ed in effetti la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto meritevole di accoglimento l’appello proposto dal contribuente, sulla base di una serie di considerazioni del tutto condivisibili.


La compensazione delle spese possibile solo nel caso 
di reciproca soccombenza o per situazioni eccezionali


Il giudice decidente parte dall’esegesi interpretativa del disposto congiunto degli artt. 91 e 92 c.p.c., entrambi espressamente richiamati dall’art. 15 del D. L.gs. 546/92 (Disposizioni sul processo tributario). 
In particolare, l’art. 91 c.p.c. impone nel processo (anche tributario), il principio fondamentale della soccombenza, ai sensi del quale la parte soccombente è condannata di regola al rimborso delle spese a favore della parte vittoriosa. Diversamente, il secondo comma dell’art. 92 c.p.c. prevede la compensazione delle spese nei soli casi in cui ci sia una reciproca soccombenza o qualora concorrano altre ragioni gravi ed eccezionali, di cui il giudice è tenuto a fare espressa menzione nella sentenza. 
In applicazione dei principi anzidetti, la Commissione Tributaria Regionale di Bari ha correttamente ritenuto che nella specie non ricorresse alcuno dei presupposti per disporre la compensazione delle spese, non essendovi nè reciproca soccombenza nè, tanto meno, altre ragioni gravi ed eccezionali (nel giudizio, si è ampiamente evidenziato sia l’atteggiamento dell’Amministrazione appellata, sia la carenza di qualsivoglia riferimento a motivi che avrebbero condotto il giudice a compensare le spese). 
L’orientamento della Corte pugliese, invero, si pone in piena coerenza con le ultime modifiche legislative, con particolare riferimento alla nuova formula dell’articolo 92 del codice di procedura civile, nella misura in cui si è limitato ulteriormente il potere del Giudice di compensare le spese ai soli casi di soccombenza reciproca o di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (ved. Modifiche apportate con il DL 134/2014).
In un tale quadro, un auspicabile adeguamento della giurisprudenza alla nuova formula normativa condurrà certamente ad un duplice risultato.
Da un lato, infatti, lo spauracchio della condanna alle spese in sede giudiziale (sia per l’amministrazione erariale sia per i funzionari, pur sempre sottoposti a loro volta al rischio di responsabilità erariale) costituirebbe certamente una leva determinante verso il miglioramento del servizio di accertamento e liquidazione delle sanzioni.
Sotto altro profilo, la prospettiva di veder riconosciuto il rimborso delle spese legali assunte fornirebbe garanzia effettiva al contribuente anche nella ipotesi di pretese erariali di basso importo, rendendo effettivamente accessibile la tutela giurisdizionale.

Carmelo Barreca

Silvio Motta

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