top-content-generico.jpg

Dieselgate e strumenti di tutela

Il recente scandalo del c.d. dieselgate, esploso negli Stati Uniti ed estesosi in poche ore a macchia d’olio fino a coinvolgere il resto del mondo ha sollevato interrogativi e gettato dubbi su società che fino a pochi mesi orsono sembravano del tutto inossidabili.
Lo scandalo prende avvio dalla notizia diffusa dall’Agenzia Federale statunitense della protezione ambientale, secondo la quale circa 480 mila automobili Volkswagen ed Audi immatricolate tra il 2009 ed il 2014 hanno istallato una centralina dotata di un software in grado di alterare la quantità di emissioni di ossidi di azoto.
In particolare, la centralina funzionava nel senso di contenere il valore delle emissioni di ossido di azoto (NOx) solo durante i test di rilevazione di consumi ed emissioni di gas inquinanti, per poi disattivare l’accorgimento al termine delle rilevazioni. Solo grazie a tale accorgimento, ritiene l’Agenzia statunitense, le vetture VolksWagen rientrano nei rigidi parametri di emissioni consentiti dalla normativa d’oltreoceano.
Le reazioni non sono mancate. Sia negli Stati Uniti che in Europa sono state già avviate le prime class actions. Con riguardo all’Italia, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di avviare un procedimento istruttorio nei confronti della società tedesca e delle filiali del gruppo che operano in Italia: come si legge nel comunicato stampa dell’Autorità Garante, le indagini hanno l’obiettivo di accertare se i consumatori possano “essere stati indotti in errore nelle loro scelte d’acquisto dai claims utilizzati da Volkswagen su emissioni e classe di omologazione all’interno delle proprie campagne pubblicitarie e nei depliants informativi distribuiti dai concessionari e rivenditori”.
Stando alle dichiarazioni della casa automobilistica, il numero dei veicoli diesel venduti in Italia equipaggiati con motori Diesel EU5 Tipo EA e coinvolti nello scandalo delle emissioni ammonterebbe a circa 650 mila, di cui circa 361 mila circa a marchio Volkswagen, circa 197 mila modelli Audi, circa 35 mila Seat e circa 38 mila a marchio Škoda ed, infine, circa 15 mila Volkswagen veicoli commerciali.
Ovviamente, è prevedibile una massiccia campagna di richiami, volta alla sostituzione e/o modifica della centralina. Pur tuttavia, ove le responsabilità imputate venissero confermate, anche la sostituzione o riparazione della autovetture non escludono profili di tutela dei proprietari delle vetture dotate della centralina in questione.
Invero, i profili di responsabilità del produttore sono molteplici e facilmente configurabili. Sotto un primo aspetto, vi è da chiedersi se le vetture “incriminate” siano conformi ai requisiti di sicurezza cui è obbligato ciascun produttore ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (cd. Codice del Consumo). Sul punto, la norma richiamata appare attenere ai rischi per l’utilizzatore piuttosto che quelli per l’ambiente o la salubrità dell’aria (che sono, in definitiva, i beni che sarebbero stati sicuramente lesi ove venissero confermate le accuse mosse all’impresa).
In termini generali, sicuramente i singoli compratori potrebbero contestare al produttore la fornitura di un prodotto non dotato delle necessarie caratteristiche (tali da rientrare nei parametri cd. “Euro 6”).
Sotto tale aspetto, gli acquirenti dei prodotti hanno un ampio spettro di strumenti di tutela.
Potrebbe in primo luogo configurarsi teoricamente la pretesa all’annullamento del contratto d’acquisto per errore e/o dolo, in quanto concluso sulla base del convincimento di acquistare una vettura “Euro 6”, anziché una “Euro 5” o, alternativamente, la pretesa alla risoluzione del contratto d’acquisto per inadempimento, conseguente alla fornitura di un bene non dotato delle necessarie caratteristiche (ove non, addirittura, di un bene differente – cosiddetta ipotesi di vendita di aliud pro alio).
Sotto altro profilo, potrebbe probabilmente pretendersi l’esatto adempimento della casa automobilistica mercè la rimozione del “difetto”, da attuarsi con un intervento tale da rendere la vettura acquistata conforme alle caratteristiche dichiarate, così come potrebbe d’altro canto avanzarsi la pretesa ad una riduzione del prezzo pagato, in relazione alle accertate inferiori caratteristiche del mezzo.
Infine, ciascun acquirente potrebbe sicuramente avanzare una richiesta di risarcimento danni. Questi ultimi, però, andrebbero adeguatamente articolati e provati: si va dalla minor fruibilità del mezzo (si pensi ad ipotetici divieti di circolazione in certe aree per i veicoli inquinanti) sino alle eventuali maggiori spese eventualmente assunte per la manutenzione e/o correzioni delle parti alterate.
Lo strumento della tutela ad iniziativa del singolo, sebbene perfettamente legittima, potrebbe però non essere idonea alla problematica: il singolo acquirente interessato ad una iniziativa stragiudiziale o, addirittura, giudiziale, si troverebbe costretto da un lato a sobbarcarsi per intero le spese di tale iniziativa e, d’altro canto, sconterebbe le conseguenze di un avversario molto ben strutturato.
Proprio per questo, un numero notevole di acquirenti delle vetture ha scelto la diversa via della proposizione di una class action (che, per quanto risulta dagli organi di stampa, è stata già avviata).

Class action, l’istituto statunitense è in Italia poiché introdotto dalla legge finanziaria del 2008Si tratta di un istituto di matrice statunitense, recentemente introdotto in Italia con la legge Finanziaria 2008 e disciplinato dall’art. 140 bis del Codice del consumo, mercè il quale una collettività di istanti attiva un unico giudizio a tutela di diritti individuali omogenei e/o interessi collettivi, al fine di ottenere l’accertamento di responsabilità della controparte convenuta ed, eventualmente, la condanna al risarcimento del danno subito.

L’iniziativa giudiziale, in questi casi, risulta tendenzialmente più snella rispetto a quella ordinaria, sin dal momento del conferimento dell’incarico: l’adesione alla class action, per quanto previsto dal codice del consumo, può avvenire anche a mezzo posta elettronica certificata e/o fax.
Al di là delle formalità di adesione, il giudizio in occasione della prima udienza subisce un vaglio di ammissibilità, superato il quale il Tribunale fissa termini e modalità per dare la più opportuna pubblicità al giudizio, ai fini della tempestiva adesione di tutti gli appartenenti alla classe.
Il procedimento obbedisce agli ordinari criteri di rispetto del contraddittorio e di equa, efficace e sollecita gestione del processo.
In particolare, in caso di accoglimento, il Tribunale adito liquida, ai sensi dell’articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all’azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione delle stesse.
La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti di coloro che abbiano fatto adesione all’azione medesima. Le prime pronunzie di accoglimento sono davvero recenti
Lo strumento di tutela comincia in questi anni ad essere oggetto delle prime pronunzie innanzi ai Tribunali italiani. Il primo precedente, in particolare, è costituito da una sentenza del Tribunale di Napoli, che ha riconosciuto tutela risarcitoria ad un gruppo di turisti in viaggio per Zanzibar (la vicenda era divenuta di dominio pubblico dopo che dei fatti si era occupata la trasmissione “Striscia la notizia” - Tribunale di Napoli, 28 febbraio 2013).
Allo stato, risulta esser stata avviata azione da parte di un’associazione di categoria, la quale mirerebbe alla tutela dei diritti dei possessori delle automobili del gruppo Volkswagen (comprese quelle a marchio Skoda, Dacia, Audi e Seat) con motorizzazione 2.0 o 3.0 diesel acquistate a partire dal 2009, i quali hanno subito un duplice danno, patrimoniale e non patrimoniale.
La causa, proposta da parte del Codacons, pare abbia raccolto migliaia di adesioni, ed è stata presentata innanzi al Tribunale di Venezia in favore di tutti i possessori delle automobili del gruppo Volkswagen con motorizzazione 2.0 o 3.0 diesel, comprese quelle con medesimo motore vendute a marchio Skoda, Dacia, Audi e Seat.
L’azienda dovrà comparire davanti ai giudici l’11 febbraio 2016 per rispondere alle richieste di risarcimento dei consumatori.

Contatti

Via: V. Giuffrida, 37
95128 Catania, Sicily - Italy

Tel: +39 095 50 32 63 (Barreca / Motta)

Tel: +39 095 50 77 35 (Scuderi)

Email: info@bsmstudiolegale.it