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Investimenti in sanità senza guida

Analizzando il DL 24 Giugno 2014 n° 90, scopriamo un’altra norma che – pur essendo stata forse pensata in un ottica di snellimento burocratico – non pare adatta allo scopo.
L’art . 27 comma 2 del DL 90/14 infatti, ha abolito l’art. 8 ter comma 3 del Dlgs 502/92 (che si occupa del riordino della disciplina in materia sanitaria), stabilendo che “All’articolo 8-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il comma 3 è abrogato.”
Tale articolo (oggi abrogato) così recitava: 3. [Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture] .
Questa norma in realtà, non rappresentava un inutile appesantimento burocratico, ma bensì un essenziale modello di programmazione sanitaria e di interazione con le istanze dei privati.
Chi intendeva realizzare un struttura sanitaria e/o socio sanitaria infatti, poteva richiedere alla Regione un parere preventivo di compatibilità del proprio realizzando progetto, al fine di verificare la compatibilità del proprio intervento con le esigenze di programmazione del fabbisogno sanitario regionale, ottenendo in tal modo un preventivo assenso di massima che era fondamentale per indirizzare ed orientare l’imprenditoria privata interessata alla realizzazione di strutture sanitarie da convenzionare col SSN, potendo modellare il proprio intervento in relazione alle effettive esigenze o compatibilità del comparto sanitario regionale.
Si trattava quindi di uno strumento utilissimo, che non rappresentava affatto un appesantimento burocratico, e che serviva all’imprenditoria privata per ottenere delle fondamentali linee d’indirizzo.
Per effetto dell’entrata in vigore di tale norma quindi, anche la Regione Siciliana non rilascia più tali pareri e non verifica più quindi la compatibilità dei progetti di strutture sanitarie che in passato le venivano sottoposti.
Ciò non favorisce certamente gli investimenti nel comparto sanitario, poiché rende incerta e non verificabile la preventiva compatibilità della realizzazione di nuove strutture sanitarie con le esigenze ed i fabbisogni del comparto sanitario pubblico.
Sotto altro profilo, è elevato anche il rischio che venga meno anche la trasparenza e si favorisca la spinta alla corruzione, poiché si crea la possibilità che ci possano essere soggetti “più informati” di altri, che sapranno calibrare i loro investimenti in ambito sanitario in virtù di informazioni e pareri preventivi (non più trasparenti ed ufficiali, ma forse “orali”) che serviranno ad assicurare e garantire in qualche modo la bontà del futuro investimento.

Eliminata la concertazione tra assessorato Salute e privati necessaria per la ripresa economica
Chi ha pensato di abolire questa norma per “snellire” la burocrazia, purtroppo non si è reso conto che non si stava eliminando un qualsiasi “parere” inutile, ma che si eliminava un importante strumento che consentiva una migliore programmazione ed una trasparente sinergia tra l’Assessorato alla Salute e l’imprenditoria privata, ossia una sorta di concertazione preventiva di cui soprattutto in Sicilia vi è tanto bisogno per l’auspicata ripresa economica per consentire il superamento della crisi, che va quindi favorita con ogni mezzo e non certo ostacolata.
Speriamo che in sede di conversione del DL 90/14 qualche accorto Onorevole si accorga dell’erroneità ed inopportunità della norma abrogatrice, e presenti tempestivamente gli opportuni emendamenti correttivi.

Carmelo Barreca
Silvio Motta

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